Statuto Associativo

ART.1 – Denominazione.
E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione culturale Vicoretrò“.

ART.2 – Sede.
L’Associazione ha sede legale in via Giacomo Brodolini numero 16, località Casciavola, 56021 Comune di Cascina (PI).
Su delibera del Consiglio Direttivo l’Associazione può istituire o sopprimere sedi secondarie o sezioni distaccate anche in altre località del territorio italiano.

ART.3 – Scopo.
Lo scopo primario dell’Associazione è la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico relativamente alla creazione, al mantenimento e allo sviluppo della Collezione di computers storici nella sede dell’Associazione medesima che sarà aperta al pubblico per uso mostra – museo in date specifiche.
La dotazione iniziale del materiale sarà conferita dagli Associati Fondatori.
Successivamente l’Associazione potrà accettare, anche da terzi non Associati, donazioni, affidamenti e/o dazioni in comodato di beni mobili destinati alle finalità dell’Associazione ed all’arricchimento della Collezione.
La sede dell’Associazione ove è posta la Collezione sarà anche sede di studi e di ricerca, e di spazio in cui avere, attraverso l’organizzazione di eventi e mostre, un’occasione periodica di approfondimento e arricchimento dei materiali conservati. L’Associazione non svolgerà alcuna attività diversa da quelle istituzionali, qui sopra menzionate, ad eccezione di quelle accessorie e direttamente connesse a quelle istituzionali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione potrà:

  • Preservare, accrescere, manutenere e mantenere funzionante il patrimonio della Collezione di computers, console di gioco, dispositivi di networking, software, periferiche e la documentazione dagli anni ’50 ad oggi, il patrimonio tecnologico-storico di rilievo nazionale ed internazionale con molti dispositivi che rappresentano pietre miliari nella storia dell’Informatica;
  • Operare affinché all’interno del Comune di Vicopisano e della Provincia di Pisa sia data visibilità alla Collezione ai fini culturali e storici;
  • Organizzare, mantenere e gestire le Collezioni di eventuali altri Associati o terzi non Associati che affidano in comodato d’uso all’Associazione la propria Collezione di materiale appartenente allo stesso ambito tecnologico;
  • Recuperare conoscenze e materiale inerente alla Storia dell’Elettronica, dell’Informatica e delle Telecomunicazioni;

ART.4 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e potrà sciogliersi solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati.

ART.5 – Patrimonio.
Il patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali;
  2. dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
  3. da contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  4. dai proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
  5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

ART.6 – Esercizio sociale.
L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale all’Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell’esercizio trascorso; elabora il bilancio preventivo delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

ART.7 – Associati.
Sono Associati le persone fisiche e gli enti che condividano ed accettino le finalità e i modi di attuazione dell’Associazione.
La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall’Associazione, deve contenere la dichiarazione dell’aspirante Associato di condividere le finalità dell’Associazione, di accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni nonché, presa visione dell’informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.

ART.8 – Condizioni di esclusione.
La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni, indegnità o morosità.
La decadenza e/o esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

ART.9 – Diritti ed obblighi degli associati.
Gli Associati hanno diritto a partecipare alla vita sociale, in particolare attraverso la partecipazione e il voto in Assemblea sia ordinaria che straordinaria e ad essere informati tempestivamente delle varie iniziative dell’Associazione.
Gli Associati hanno l’obbligo di versare la quota associativa, di osservare il presente statuto e le delibere degli organi sociali.

ART.10 – Organi dell’Associazione.
Organi dell’Associazione sono:

  1. l’Assemblea degli Associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. uno o più Vice-Presidenti;
  5. il Segretario;
  6. il Tesoriere.

Le cariche associative sono elettive e rinnovabili.

ART.11 – Assemblea.
L’Assemblea degli Associati si riunisce, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo; entro il 30 novembre di ciascun esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo, e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) degli Associati.

La convocazione dell’Assemblea degli Associati avviene mediante l’affissione dell’avviso scritto nell’apposita bacheca posta presso la sede sociale dell’Associazione, o inviando individualmente a tutti gli Associati, l’avviso per lettera raccomandata, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione.

L’avviso di convocazione deve contenere:

  1. la data, l’ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea degli Associati;
  2. un elenco per l’eventuale delega a terzi esclusivamente Associati aventi diritto al voto;
  3. l’ordine del giorno.
  4. L’Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori della sede sociale.

ART.12 – Competenze dell’Assemblea.
L’Assemblea delibera su:

    1. la nomina o sostituzione degli organi sociali;
    2. gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
    3. l’approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
    4. le modifiche all’atto costitutivo e al presente statuto;
    5. l’approvazione del programma dell’attività da svolgere proposto dal Consiglio Direttivo;
    6. l’individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell’associazione e senza alcun fine di lucro;
    7. il ricorso presentato da un Associato che è stato escluso;
    8. l’approvazione o il rigetto del bilancio preventivo previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire un’eventuale consultazione da parte di ciascun Associato;
    9. l’approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire un’eventuale consultazione da parte di ciascun Associato;
    10. l’approvazione delle relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo;
    11. la determinazione dell’ammontare delle quote sociali annue a carico degli Associati;
    12. l’eventuale scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
    13. l’eventuale messa in liquidazione dell’Associazione e relativa nomina del liquidatore.
    1. Tali delibere avvengono a scrutinio palese.

Tali delibere avvengono a scrutinio palese.

Ogni associato ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega scritta per ciascun associato.

ART.13 – Partecipazione all’Assemblea.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

ART.14 – Modalità di svolgimento delle Assemblee.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal Vice-Presidente; in presenza di più Vicepresidenti da quello più anziano; in mancanza di essi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all’Assemblea.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART.15 – Quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.16 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a dodici membri eletti dall’Assemblea degli AssociatiIn caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. La carica di Consigliere ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ed uno o più Vice-Presidenti, nonché il Segretario ed il Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea degli associati.

ART.17 – Competenze del Consiglio Direttivo.

È di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell’Assemblea degli Associati o di altri organi.
In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • eleggere nella prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice-Presidente;
  • delegare determinati compiti al Presidente;
  • eseguire le delibere dell’Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
  • redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
  • ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  • amministrare l’Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
  • promuovere l’attività dell’Associazione, autorizzando la spesa;
  • assumere o licenziare il personale dipendente dell’Associazione e determinarne i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
  • delegare al Presidente l’ordinaria amministrazione;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
  • convocare l’Assemblea generale degli Associati almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;
  • elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale successivo;
  • elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale trascorso;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
  • deliberare circa l’ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti Associati;
  • deliberare sulla rinuncia volontaria dell’associato.
  • Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
  • In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente.

ART.18 – Il Presidente.
Il Presidente e, in via vicaria, il Vice-Presidente:

  1. rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
  2. cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio;
  3. nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART.19 – Il Segretario.
Il Segretario, nominato come previsto all’articolo 16, provvede alla gestione dell’ordinaria amministrazione e collabora con il Consiglio Direttivo alla stesura dei bilanci.

ART.20 – Tesoriere
La gestione dell’Associazione è controllata da un Tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere accerta la regolare tenuta della contabilità sociale:

  • redige una relazione ai bilanci annuali;
  • accerta la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale.

ART.21 – Estinzione dell’ente e devoluzione del patrimonio.
L’Assemblea appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza di 2/3 (due terzi) degli Associati. L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli Associati.
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra gli Associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno devoluti in beneficenza in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART.22 – Clausola Compromissoria
Per tutte le controversie concernenti il presente statuto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra gli associati, questi si obbligano ad esperire, preliminarmente ed anteriormente alla procedura di arbitrato, il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede l’Associazione.
In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte da un Arbitro unico secondo la procedura di arbitrato prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del luogo in cui ha sede l’Associazione. L’arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del regolamento della Camera Arbitrale e delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

ART.23 – Rinvio.
Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme del codice civile e delle Leggi speciali dettate in materia in quanto compatibili.

 

Ultimo aggiornamento per voto dell’Assemblea dei Soci il 18 dicembre 2020.

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