Statuto Associativo

ART.1 – Denominazione.

È costituita l’Associazione denominata “Associazione Culturale Bitretro”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

ART.2 – Sede legale e sedi distaccate e secondarie

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Montopoli in val d’Arno (PI), 56020 Località San Romano, via Campania 5/B. Su delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può spostare la sede legale e può istituire o sopprimere sedi secondarie o sezioni distaccate anche in altre località del territorio italiano.

ART.3 – Scopo.

Lo scopo primario dell’Associazione è la tutela, promozione e valorizzazione della cultura e della storia dell’informatica, che si realizza mediante creazione, mantenimento e custodia di apparecchiature elettriche, elettroniche e/o analogico/digitali; la loro diffusione, presentazione e conservazione in forma di mostra-museo presso la propria sede ed eventuali sedi e sezioni distaccate e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e private riconducibili allo scopo associativo quali fiere, eventi, incontri e lezioni presso istituti scolastici e similari, scrittura di libri, guide, opuscoli e altri materiali conformi al
fine associativo e utili al suo perseguimento. L’Associazione non svolgerà alcuna attività diversa da quelle istituzionali, qui sopra menzionate, ad eccezione di quelle accessorie e direttamente connesse a quelle istituzionali.
L’Associazione potrà costituire il proprio patrimonio di dispositivi e/o la propria dotazione di materiale espositivo (anche per i suddetti eventi) direttamente dagli Associati o da terzi non Associati mediante donazioni, affidamenti temporanei e/o dazioni in comodato d’uso con scadenza di beni mobili destinati
alle finalità dell’Associazione ed all’arricchimento del patrimonio per il raggiungimento dello scopo sociale. Il patrimonio potrà essere conservato anche in luoghi differenti dalla sede e dalle sedi distaccate e secondarie, se queste non fossero disponibili o sufficientemente capaci di contenere tale materiale.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione potrà:
  • Preservare, accrescere, manutenere e mantenere funzionante il proprio patrimonio composto da hardware, software, periferiche di qualunque macchina, e la loro relativa documentazione comprese manualistica, libri e riviste ad esse dedicate, siano esse in forma cartacea e/o digitale.
  • Operare affinché venga data maggior visibilità alle attività associative non limitate ai soli confini nazionali.
  • Catalogare, mantenere e gestire il materiale degli Associati o di terze persone non Associate mediante contratti di comodato d’uso temporanei di natura compatibile con l’ambito tecnologico.
  • Recuperare e restaurare il materiale inerente al nostro ambito tecnologico.
  • Preservare, condividere e diffondere le conoscenze acquisite e il materiale coinvolto dalla ricerca e studio in argomento.
Al fine di raggiungere gli scopi istituzionali, l’Associazione può avvalersi della collaborazione di istituzioni culturali, Enti Pubblici, territoriali e non, e di privati.

ART.4 – Durata.

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà sciogliersi solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli Associati.

ART.5 – Patrimonio.

Il patrimonio è composto :

    1. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
    2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
    3. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni, anche pubbliche.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

    1. dalle quote sociali e dalle donazioni degli Associati;
    2. Dal ricavato delle manifestazioni organizzate o partecipazioni ad esse;
    3. da contributi o elargizioni erogati dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    4. dai proventi derivanti da attività benefiche e sociali;
    5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nei limiti riconosciuti dalle leggi vigenti.

ART.6 – Esercizio sociale.

L’esercizio finanziario si conclude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea, annualmente e entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, la
relazione sul bilancio, la rendicontazione del consuntivo dell’esercizio trascorso ed elabora il bilancio preventivo delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

ART.7 – Associati.

Sono Associati le persone fisiche e gli enti che condividano ed accettino le finalità e i modi di attuazione dell’Associazione. La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall’Associazione, deve contenere la dichiarazione dell’aspirante Associato di condividere le finalità dell’Associazione, di accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e gli eventuali regolamenti interni nonché, presa visione dell’informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali. Tale richiesta deve essere successivamente presentata al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, deliberando in merito con espressa motivazione. L’iscrizione all’Associazione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi Associati nel corso della prima riunione successiva alla
data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l’iscrizione dei nuovi Associati nel registro degli aderenti all’Associazione.
Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull’ammissione di nuovi Associati è ammesso appello all’Assemblea generale degli associati entro 30 (trenta) giorni.
L’accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione all’Associazione da parte dell’aspirante Associato devono essere comunicati per iscritto all’interessato entro 5 (cinque) giorni
lavorativi dalla delibera.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all’Associazione. In caso di accoglimento della domanda di adesione, il nuovoAssociato, nei successivi 5 (giorni) dalla comunicazione di
ammissione, dovrà versare al Tesoriere dell’Associazione la quota annuale di iscrizione.
La quota di ammissione ha validità nell’anno solare di versamento, senza divisione pro-quota mensile.
Il Tesoriere rilascerà all’associato la relativa ricevuta dell’avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell’Associazione. 
I minori di età che intendono usufruire dei servizi offerti dall’Associazione devono presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda firmata dai genitori esercenti la potestà.

ART.8 – Condizioni di esclusione.

La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni, indegnità, morosità, per incompatibilità con il consesso dei soci, violazione delle regole statutarie e dei principi di buona convivenza.

Le puntuali fattispecie di esclusione previste sono indicate nel Regolamento associativo, redatto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea degli Associati con maggioranza della metà più uno degli aventi diritto. 

La decadenza e/o esclusione sulla base delle condizioni di cui a questo Art. 8 o delle condizioni stabilite nel Regolamento è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

ART.9 – Diritti ed obblighi degli associati.

Gli Associati hanno diritto a partecipare alla vita sociale, in particolare attraverso la partecipazione e il voto in Assembla, sia ordinaria che straordinaria, online e/o in presenza e ad essere informati tempestivamente delle varie iniziative dell’Associazione.
Gli Associati hanno l’obbligo di versare la quota associativa, di osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le delibere degli Organi Sociali.

ART.10 – Organi dell’Associazione.

Organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea degli Associati
  • Consiglio Direttivo, che può essere composta da:
    • Presidente
    • Uno o più Vicepresidenti (Consiglieri)
    • Segretario
    • Tesoriere
Le cariche sono elettive, hanno validità triennale e sono rinnovabili.
Nessun compenso, salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate, è previsto per l’opera svolta dal Presidente, dal Vicepresidente, e dai Consiglieri.

ART.11 – Assemblea.

L’Assemblea degli Associati si riunisce
a) entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo;
b) entro il 30 novembre di ciascun esercizio per l’approvazione del bilancio preventivo
c) per il rinnovo delle cariche sociali;
d) su convocazione del Presidente
e) ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) degli Associati regolarmente iscritti e aventi titolo.
La convocazione dell’Assemblea degli Associati avviene mediante l’affissione dell’avviso scritto nell’apposita bacheca posta presso la sede sociale dell’Associazione o inviando individualmente a tutti gli Associati, l’avviso per lettera raccomandata, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica almeno
15 (quindici) giorni prima della data prevista per la riunione.
L’avviso di convocazione deve contenere:
    • La data, l’ora e il luogo della prima ed eventuale seconda convocazione dell’Assemblea degli Associati;
    • Un modulo per l’eventuale delega a terzi esclusivamente Associati aventi diritto al voto;
    • L’ordine del giorno.
L’Assemblea deve essere convocata in Italia, anche se fuori dalla sede sociale e, in casi straordinari dettati da fattori al di fuori del controllo dell’Associazione, può svolgersi in modalità telematica previo appello con riconoscimento visivo dei partecipanti.

ART.12 – Competenze dell’Assemblea.

L’Assemblea delibera su:

    1. la nomina o sostituzione degli organi sociali;
    2. gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
    3. l’approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
    4. le modifiche all’atto costitutivo e al presente statuto;
    5. l’approvazione del programma dell’attività da svolgere proposto dal Consiglio Direttivo;
    6. l’individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell’associazione e senza alcun fine di lucro;
    7. il ricorso presentato da un Associato che è stato escluso;
    8. l’approvazione o il rigetto del bilancio preventivo previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire un’eventuale consultazione da parte di ciascun Associato;
    9. l’approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo previo deposito del medesimo presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima, onde consentire un’eventuale consultazione da parte di ciascun Associato;
    10. l’approvazione delle relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo;
    11. la determinazione dell’ammontare delle quote sociali annue a carico degli Associati;
    12. l’eventuale scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
    13. l’eventuale messa in liquidazione dell’Associazione e relativa nomina del liquidatore.
    1. Tali delibere avvengono a scrutinio palese.

Tali delibere avvengono a scrutinio palese. Ogni associato ha diritto ad un voto.

È ammessa la delega scritta a un altro Associato. Ciascun associato può essere delegato da un solo socio per sessione.

ART.13 – Partecipazione all’Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

ART.14 – Modalità di svolgimento delle Assemblee.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal Vice-Presidente; in presenza di più Vicepresidenti da quello più anziano; in mancanza di essi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se ritiene il caso, 2 (due) scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire alle Assemblee.

Dalle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, quando queste vengono svolte in presenza; vale come verbale  dell’Assemblea il video integrale registrato durante quelle svolte in videoconferenza o con altri mezzi elettronici senza presenza fisica.

ART.15 – Quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea.

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quinti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART.16 – Consiglio Direttivo.

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) a 12(dodici) membri eletti dall’Assemblea degli AssociatiIn caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. La carica di Consigliere ha la durata di 3 (tre) anni ed è rinnovabile. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente ed uno o più Vice-Presidenti, nonché il Segretario ed il Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea degli associati.

La carica di Tesoriere può essere ricoperta da un altro membro del Consiglio Direttivo.

ART.17 – Competenze del Consiglio Direttivo.

È di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell’Assemblea degli Associati o di altri organi. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • eleggere nella prima riunione, tra i suoi componenti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
  • delegare determinati compiti al Presidente;
  • eseguire le delibere dell’Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
  • redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
  • ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
  • amministrare l’Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
  • promuovere l’attività dell’Associazione, autorizzando la spesa;
  • assumere o licenziare il personale dipendente dell’Associazione e determinarne i compensi nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
  • delegare al Presidente l’ordinaria amministrazione;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
  • convocare l’Assemblea generale degli Associati almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio;
  • elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale successivo;
  • elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale trascorso;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo;
  • deliberare circa l’ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti Associati;
  • deliberare sulla rinuncia volontaria dell’associato. 

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente.

ART.18 – Il Presidente.

Il Presidente e, in via vicaria, il Vice-Presidente:

  1. rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio;
  2. cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio;
  3. nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART.19 – Il Segretario.

Il Segretario, nominato come previsto all’articolo 16, provvede alla gestione dell’ordinaria amministrazione e collabora con il Consiglio Direttivo alla stesura dei bilanci.

ART.20 – Tesoriere.

La gestione dell’Associazione è controllata da un Tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere accerta la regolare tenuta della contabilità sociale; redige una relazione ai bilanci annuali; accerta la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale.

ART.21 – Estinzione dell’ente e devoluzione del patrimonio.

L’Assemblea appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza di 2/3 (due terzi) degli Associati. L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli Associati. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione per qualunque causa, dopo la liquidazione, i beni, gli utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra gli Associati, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno devolute in beneficenza in favore di altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ART.22 – Clausola Compromissoria.

Per tutte le controversie concernenti il presente statuto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra gli associati, questi si obbligano ad esperire, preliminarmente ed anteriormente alla procedura di arbitrato, il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede l’Associazione. In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte da un Arbitro unico secondo la procedura di arbitrato prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del luogo in cui ha sede l’Associazione. L’arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del regolamento della Camera Arbitrale e delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

ART.23 – Rinvio.

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle norme del codice civile e delle Leggi speciali dettate in materia in quanto compatibili.

Ultimo aggiornamento per voto dell’Assemblea dei Soci il 14 ottobre 2022

Deposito presso l’Agenzia delle Entrate

FIRMATO E SOTTOSCRITTO
Il Consiglio Direttivo
Pistelli Maurizio (Presidente – Tesoriere)
Luca Cusani (Vicepresidente)
Francesco Gori (Segretario)
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